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PROCESSI PER SALMONELLA O ESCHERICHIA COLI NEGLI ALIMENTI

Nei procedimenti penali in cui l’amministratore di società è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 5 lett. C), L. n. 283/1962, perché ad esempio commercializza per la vendita molluschi con cariche microbiche (presenza di escherichia coli o salmonella) superiori ai limiti di legge, appare fondamentale chiarire quali sono i presupposti di legge per ritenere utilizzabili le analisi fatte e quindi condannare l’imputato.

Purtroppo molto spesso non si rispetta la procedura e partono segnalazioni di reato dove non ci dovrebbero essere.

Per meglio spiegarmi ricordo un caso di qualche anno fa, conclusosi con una assoluzione piena.

In data 23.09.2009, alle ore 10:00, due Tecnici della Prevenzione procedevano al prelevamento di un campione di mitili, presso un centro distruzione dettaglio per sottoporlo ai controlli di legge mediante analisi microbiologica.

Di tali operazioni veniva redatto verbale, nel quale si dava, altresì, atto che il prodotto aveva una fascetta recante la provenienza dalla società Alfa, la data di confezionamento, il lotto.

L’alimento iniziava, quindi, il tragitto verso l’Istituto Zooprofilattico più vicino, dove l’indomani (24.09.2009) si sarebbero tenute le relative analisi microbiologiche, come da avviso (errato).

In data 28.09.2009, l’Istituto Zooprofilattico emetteva, quindi, referto con i risultati delle analisi, dai quali risultava che dall’esame microbiologico di prima ed unica istanza effettuato, si era riscontrata la presenza di escherichia coli = 330 MPN1/100gr.

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Orbene, laddove un verbale di prelievo di campioni, unitamente al referto delle relative analisi microbiche, viene effettuato nel rispetto della normativa, esso costituisce un elemento di prova decisivo al fine di stabilire la sussistenza o meno, sotto il profilo oggettivo, del reato ascritto nel capo di imputazione.

Ne consegue, evidentemente, che la valutazione preliminare che il giudice è chiamato a compiere, attiene proprio al legittimo inserimento o meno del verbale delle analisi nel fascicolo del dibattimento.

Tale valutazione implica, ovviamente, un giudizio circa la legittimità di tale verbale ovvero circa la conformità dello stesso alle specifiche disposizioni di legge che disciplinano, in generale, le modalità di

Al fine di escludere ogni eventuale ipotesi di responsabilità dell’imputato, si deve evidenziare, che le analisi svolte in un’unica soluzione, senza ripetizione, se pur previo avviso all’interessato del giorno, luogo ed ora in cui esse avranno luogo, comportano la inutilizzabilità del relativo referto, poiché effettuate in violazione alle specifiche disposizioni dettate dal Legislatore in materia di controlli microbiologici su sostanze alimentari deteriorabili.

Infatti, per particolari tipologie di alimenti, e cioè quelli deteriorabili, il Legislatore, al di là della previsione generale in materia di analisi di sostanze alimentari contenuta nella L. 283/62 – relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande – ha previsto una disciplina specifica, contenuta nel Decreto Legislativo n. 123 del 3 marzo 1993.

Più specificamente l’articolo 4 di tale normativa regolamenta “i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili indicati con Decreto del Ministro della Sanità”.

Tale norma ha istituito una procedura particolare per l’effettuazione delle analisi dei prodotti alimentari deteriorabili tale da garantire il diritto di difesa e dunque il contraddittorio tra le parti con la conseguenza che solo ove la stessa sia stata rispettata il referto delle analisi – siccome previsto dall’art. 223 Disp. Att. C.p.p., espressamente richiamato dal II comma della norma in oggetto – sarà utilizzabile dal Giudice per sostenere il proprio convincimento.

Tale procedura viene puntualmente descritta nell’art. 4 il quale testualmente prevede: “Per i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili, indicati con decreto del Ministro della Sanità, il responsabile del laboratorio provvede ai relativi accertamenti su un’aliquota del campione ed, in caso di non conformità, provvede con tempestività, a darne avviso all’interessato, specificando il parametro difforme e la metodica di analisi e comunicando il luogo, il giorno e l’ora in cui le analisi verranno ripetute limitatamente ai parametri risultati non conformi: un’altra aliquota del campione rimane di riserva presso il laboratorio per un eventuale perizia ordinata dall’A.G..

Non vi è dubbio, quindi, che le analisi devono essere ripetute e che il verbale di analisi, che andrà inserito legittimamente nel fascicolo del dibattimento, sarà unicamente quello relativo alla seconda analisi effettuata in contraddittorio con l’interessato quando questi sia stato preventivamente reso edotto del parametro risultato non conforme e in grado quindi di presenziare alla ripetizione nominando il consulente tecnico più idoneo.

Va evidenziato che questa procedura di analisi va seguita per “i prodotti deteriorabili che siano stati individuati dal Ministro della Sanità con proprio decreto”.

In attuazione di questa previsione, con Decreto del 16 dicembre 1993, il Ministero della Sanità ha individuato le “sostanze deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali”.

In particolare, l’articolo 1 di tale normativa elenca i prodotti che devono intendersi come deteriorabili ai fini degli accertamenti di cui all’art. 4 sopra richiamato e fra questi annovera, appunto, “prodotti della pesca freschi nonché alimenti compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca”.

L’articolo 2 del D.M. 16 dicembre 1993 prevede e ribadisce le garanzie difensive che devono necessariamente essere attuate in materia di analisi effettuate su sostanze alimentari deteriorabili.

Recita testualmente il comma I di tale norma: “Per i prodotti alimentari deteriorabili di cui all’art. 1, c. 1 – fra i quali i prodotti della pesca e dunque le cozze, n.d.r. – non essendo possibile effettuare l’analisi di revisione secondo le modalità di cui all’art. 1 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, il campione prelevato ai fini del controllo microbiologico va ripartito dalla persona incaricata del prelievo in n. 4 aliquote ciascuna delle quali in quantità congrua per l’espletamento delle analisi da effettuare (…..). Tre aliquote vengono consegnate ai laboratori competenti per territorio per l’effettuazione, su di una prima aliquota, degli accertamenti analitici e per la ripetizione su una seconda aliquota, delle analisi, limitatamente ai parametri eventualmente non conformi”.

Il comma III di tale norma precisa poi che “Nel caso di non conformità dei prodotti alimentari di cui al primo comma … il laboratorio competente procede, ai sensi dell’art. 223 comma I delle norme di attuazione del codice di procedura penale … e per gli effetti di cui al comma III dello stesso articolo 223, comunicando all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo dell’effettuazione dell’analisi, limitatamente ai parametri non conformi, in modo che il medesimo o persona di sua fiducia appositamente designata possa presenziare all’analisi eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma I, del D. Lvo 3 marzo 1993, n. 123”.

Infine, recita il comma IV della citata norma che “Il laboratorio competente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 4, comma I, del decreto legislativo 03 marzo 1993, n. 123, è tenuto a conferire massima priorità all’effettuazione dell’analisi e delle eventuali ripetizioni nei casi di non conformità; le analisi in questione devono essere in ogni caso effettuate entro un periodo di tempo commisurato alle caratteristiche di deteriorabilità del prodotto in esame”.

Dal complesso di tali norme – le quali non fanno altro che ribadire ed ulteriormente specificare le modalità delle analisi su prodotti deteriorabili dettate dall’art. 4 del D. L.vo 123/93 – si evincono in modo inequivocabile alcune importanti circostanze:

I) Per i prodotti alimentari deteriorabili non è possibile effettuare la revisione delle analisi con le modalità di cui all’art. 1, L. 283/62 bensì è obbligatoria la ripetizione delle analisi su un’aliquota diversa dello stesso campione già analizzato, limitatamente al parametro risultato non conforme.

II) Il richiamo alle garanzie di cui al I comma dell’art. 223, Disp. Att. c.p.p. riguarda non già il fatto che per tali prodotti non sia prevista la revisione – essendo comunque normativamente prevista la ripetizione – delle analisi, bensì le modalità di avviso all’interessato del giorno ed ora in cui andrà effettuata la ripetizione delle analisi, in modo da garantire l’effettività del contraddittorio.

Poiché dunque la norma prevede che sia dato anche avviso del parametro risultato non conforme, ciò implica necessariamente che si conosca già l’esito delle prime analisi.

Ne consegue evidentemente che, laddove si sia proceduto ad una sola ed unica analisi – sebbene della data e dell’ora di svolgimento della stessa sia stato dato avviso all’interessato con l’avvertimento della facoltà di presenziarvi – il relativo verbale non è legittimamente inseribile nel fascicolo di dibattimento e non è, quindi, utilizzabile dal giudice proprio perché non sono state rispettate le garanzie del contraddittorio previste dal legislatore in modo specifico e puntuale per la particolare categoria cui i molluschi appartengono con conseguente assoluzione dell’imputato.

1 L’acronimo M.P.N. dell’unità di misura sta per most probable number ovvero numero più probabile.