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E’ da novembre 2018 che si rincorrono al telegiornale casi di controlli nelle mense scolastiche italiane, con sconcertanti accertamenti. E’ successo così, che anche a Chioggia, il 7 gennaio 2019, un nucleo dei Carabinieri del Nas andasse a controllare il centro di cottura per le mense delle scuole della Città.

E’, quindi, stata lanciata su social network e quotidiani la notizia che i Carabinieri, con l’ausilio dell’ASL, hanno rinvenuto oltre 60 kg di cibo mal conservato. Più specificamente hanno rinvenuto della carne e della pizza, in un congelatore, scadute da oltre due mesi, dello yogurt scaduto da 5/6 giorni e altro cibo privo di etichettatura e quindi di impossibile tracciabilità.

I militari hanno comminato sanzioni amministrative per € 11.500.

Il Sindaco della Città, in un incontro tenutosi l’indomani della divulgazione della notizia, presso la Sala Consiliare del Comune, alla presenza di genitori e di dirigenti della società, che gestisce le mense nelle scuole, ha dichiarato di aver dato incarico all’Avvocatura Civica di studiare le condizioni contrattuali in essere tra le parti e di verificare la possibilità di risolvere il contratto, che scadrà naturalmente a giugno 2020.

E dal punto di vista penale cosa prevede la legge italiana? Si può dare da mangiare a dei bambini di scuola materna e/o primaria cibo scaduto e pagare solo una sanzione amministrativa, per poi continuare nella propria attività, come se non fosse successo niente?

Da quel che si legge sui giornali della vicenda, sono astrattamente configurabili le ipotesi di reato di cui agli artt. 442 e 516 c.p., nonché all’art. 5 lett. b) della L. n. 283 del 1962. Quest’ultimo dispone che: “E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

  1. private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  2. in cattivo stato di conservazione;

La violazione dell’art. 5 comporta la punizione con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309 a euro 30.987.

L’art. 5 è da preferire agli artt. 442 e 516, perché

  • tutela la salute intesa come stato di benessere fisico e pschico, apprestando una forma di “tutela anticipata”. In altri termini si va a colpire tutte le azioni che potrebbero causare effetti pregiudizievoli per la salute, anche solo sotto forma di perturbamento;
  • la pericolosità è presunta. Ecco che non è sufficiente affermare genericamente che la merce sequestrata nel centro cottura era destinata allo smaltimento, per essere assolti. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la detenzione del prodotto non conforme, mentre non è richiesto alcun specifico atto di cessione. Ne deriva che se anche non sono stati somministrati cibi scaduti ai bambini, il reato sussiste;
  • l’elemento soggettivo è la colpa e non il dolo. Non deve esserci stata la volontà di detenere la merce per venderla, per darla ai bambini, è sufficiente averla avuta nel freezer (magari perché ci si è dimenticati di buttarla – come dichiarato dal Dirigente della società che gestisce le mense all’incontro con Sindaco e genitori -), perchè potenzialmente si sarebbe potuta cuocere e servire.

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Tornando al testo normativo, vien da chiedersi però se un alimento scaduto è necessariamente in cattivo stato di conservazione.

Dottrina e giurisprudenza sono divise sul punto.

Secondo la dottrina il superamento del termine di conservazione non attiene al suo stato di conservazione, ma è solo un’informazione al consumatore. Secondo la giurisprudenza, invece, il termine di conservazione garantisce il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del prodotto e il superarlo fa presumereche siano venute meno.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 1995 ha escluso la sussistenza del reato, ma la decisione è stata molto criticata e sezioni semplici negli anni a seguire hanno deciso in maniera difforme.

Vedremo il Tribunale di Venezia che orientamento avrà e prima ancora la Procura della Repubblica.