
Quando una persona deve rispettare una scadenza amministrativa, la prima cosa che fa è cercare informazioni online. È naturale: è veloce, comodo, rassicurante. Ma proprio qui si nasconde il rischio. Le pagine web, anche se curate da enti pubblici, non sono sempre aggiornate, possono contenere errori, semplificazioni oppure riportare indicazioni che non coincidono con quelle pubblicate nella Gazzetta/Bollettino Ufficiale.
E quando la legge collega una scadenza a una pubblicazione “ufficiale”, l’unica data che conta è quella riportata nella Gazzetta/Bollettino.
Questo è ciò che ha stabilito la Cassazione, a Sezioni Unite, nell’ordinanza n. 19393/2025.
In altre parole:
- il termine di 60 giorni per impugnare un atto o depositare una domanda decorre solo dalla pubblicazione sulla Gazzetta/Bollettino Ufficiale;
- la pagina web dell’ente, anche se ufficiale, non fa fede;
- chi si affida alla data indicata online rischia di perdere il diritto di ricorrere/avere un contributo.
Questa regola, nata nel contesto delle concessioni idroelettriche, vale ogni volta che la legge richiede una pubblicazione “ufficiale” per far partire un termine.
Ma perché la pagina web non basta?
Le pagine web:
- possono essere modificate senza tracciabilità;
- non garantiscono stabilità nel tempo;
- non sono soggette alle stesse procedure di controllo e validazione della Gazzetta/Bollettino Ufficiale.
Come tutelarsi?
Ecco le regole d’oro per evitare brutte sorprese:
- Controllare il Bollettino Ufficiale — è l’unica fonte che fa fede.
- Verificare la data di pubblicazione — è quella da cui decorrono i termini.
- Diffidare delle sintesi online — utili, ma non ufficiali.
- Chiedere conferma all’ente — soprattutto quando la scadenza è essenziale.
- Conservare copia del Bollettino — può servire in caso di contestazioni.
Ed in caso di errore? Rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, per capire se era un errore scusabile o meno.
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